Art. 21.
(Inquadramento nelle amministrazioni statali e pubbliche).

      1. Il personale assunto direttamente mediante contratto a tempo determinato, alla scadenza stabilita a norma dell'articolo 17, comma 6, a domanda, è inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o di altra amministrazione statale, anche in soprannumero, ovvero di altra amministrazione pubblica, secondo speciali modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 1, per l'adeguamento alla suddetta categoria di personale delle procedure per l'attuazione della mobilità, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.